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Gli atti di straordinaria amministrazione



L'amministrazione straordinaria della Parrocchia
Definizione e autorizzazioni

Gli atti di straordinaria amministrazione, posti in essere dalle Parrocchie, sono definiti dal Codice di Diritto Canonico integrato dalle delibere CEI e dal provvedimento dell’Ordinario Diocesano datato 7 gennaio 2008, prot.5.3/2008, emesso a norma del can. 1281, par. 2 [cfr. il decreto (117 KB)].

In forza dell'art. 7, c. 5 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell'art. 18 della L. 222/85, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell’autorizzazione può comportare l’invalidità dell’atto, oltre che per l’ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso.

Tali atti possono essere validamente compiuti dalla Parrocchia solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano. È più che opportuno che, prima di ottenere l'autorizzazione, la Parrocchia non si impegni con contratti preliminari. Essi, infatti, rischiano di creare difficoltà alla Parrocchia in caso di diniego della licenza canonica o di subordine della stessa a condizioni non previste nel preliminare, considerando pure il fatto che la sottoscrizione di un contratto del genere prevede solitamente il versamento di acconti. Nel caso in cui fosse necessario o opportuno un contratto preliminare si contatti l’Ufficio Amministrativo per le istruzioni del caso e le clausole da inserire nel contratto.

Gli atti di straordinaria amministrazione che comportano la stipula di un contratto, non possono essere compiuti soltanto in forma verbale: l'Ordinario Diocesano, infatti, deve avere la certezza dell'atto che autorizza; inoltre, è essenziale che la Parrocchia, in quanto ente amministrato da Parroci pro tempore che variano nel tempo, abbia documentazione scritta degli impegni assunti e dei suoi diritti.


N.B. La parrocchia non può porre in essere alcun atto di straordinaria amministrazione prima di aver ottenuto l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

In particolare: per i lavori straordinari da effettuarsi su beni immobili e/o beni mobili la parrocchia non potrà darne corso, sottoscrivere contratti d'appalto, né tantomeno versare acconti per future lavorazioni prima di aver ottenuto l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.



   modulistica ad uso di parroci e membri dei CPAE




 
 
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