Amministrazione
 

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Gli atti di straordinaria amministrazione



L'amministrazione straordinaria della Parrocchia
Definizione e autorizzazioni

L'ordinamento canonico stabilisce che gli atti che eccedono i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria possono essere validamente posti dagli enti, comprese le parrocchie, solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione scritta dell'autorità ecclesiastica competente.

In forza dell'art. 7, c. 5 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell'art. 18 della L. 222/85, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile.

Perché la parrocchia possa procedere correttamente in questo ambito è necessario identificare con precisione quali siano gli atti di straordinaria amministrazione e quale sia il soggetto competente ad autorizzarli.


1) La definizione degli atti di straordinaria amministrazione

Gli atti di straordinaria amministrazione sono definiti dal Codice di diritto canonico, integrato dalle delibere CEI e dal provvedimento del Vescovo diocesano emesso a norma del can. 1281, par. 2, dopo aver sentito il Consiglio per gli affari economici della diocesi. Tale decreto è riportato in Appendice al vademecum ed è disponibile per il download (revisione 2008) (117 KB).


2) Procedure comuni a tutti gli atti di amministrazione straordinaria
Contratti preliminari e contratti verbali

Al fine di ottenere da parte dell'Ordinario o del Vescovo diocesano la licenza a porre atti di straordinaria amministrazione, il parroco deve presentare apposita domanda contenente l'indicazione e i motivi dell'atto da autorizzare, corredata dalla documentazione di volta in volta necessaria (perizia del bene, parere del Consiglio per gli affari economici parrocchiale, bozza del contratto, piano di finanziamento, ecc.). È opportuno che, prima di ottenere l'autorizzazione, la parrocchia non si impegni con contratti preliminari. Essi, anche qualora prevedessero come specifica condizione per la loro validità l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, rischiano di creare difficoltà alla parrocchia in caso di diniego della licenza canonica o di subordine della stessa a condizioni non previste nel preliminare, anche in considerazione del fatto che la sottoscrizione di un contratto del genere prevede solitamente il versamento di acconti. La certezza della presenza della volontà delle parti di sottoscrivere un contratto di cui la parrocchia chiede l'autorizzazione potrà essere data da impegni unilaterali della controparte (ad es., in caso di alienazione, la parrocchia allegherà all'istanza copia della promessa unilaterale di acquisto del terzo interessato).

Nell'ambito degli atti di amministrazione straordinaria vanno esclusi i contratti verbali: l'autorità competente, infatti, deve avere la certezza dell'atto che autorizza; inoltre, è essenziale che la parrocchia, in quanto ente amministrato da parroci che variano nel tempo, abbia documentazione scritta degli impegni assunti e dei suoi diritti.



[Cfr. i capitoli 2° e 5° del manuale “La Gestione e l'amministrazione della Parrocchia” – il cosidetto "nuovo vademecum" - edizioni Dehoniane]




 
 
Diocesi di Vittorio Veneto © 2006-13 - Revisione: 03/03/2009Per ogni commento o segnalazione, contattateci