Vicari Foranei

Il Vicario foraneo, nominato dal Vescovo diocesano dopo aver sentito a suo prudente giudizio il parere dei presbiteri che svolgono il loro servizio nella relativa forania, è il presbitero “che è preposto al vicariato foraneo” (can. 553 § 1 del Codice di diritto canonico). I suoi compiti sono regolati dal can. 555 del medesimo Codice e riguardano: la promozione e il coordinamento dell’attività pastorale; la cura della vita dei presbiteri; la verifica di alcuni aspetti della vita ordinaria delle comunità parrocchiali del territorio.

Essenziale è anche il servizio di comunione che gli è chiesto, soprattutto attraverso un’attenta conoscenza delle realtà locali, l’abituale condivisione con il Vescovo, l’esercizio della mediazione – insieme fraterna e autorevole – di fronte ad eventuali fatiche o piccoli conflitti locali di carattere pastorale.

Il Vescovo diocesano, a sua discrezione, può riunire periodicamente i Vicari foranei qualora ritenga opportuno avere una conoscenza più approfondita di situazioni locali di interesse diocesano e/o un parere in merito.