Archivio storico
 

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Regolamento e norme
per la riproduzione dei documenti d'archivio



Regolamento per i ricercatori

Apertura

L'archivio è aperto al pubblico, su appuntamento.

La sala di studio ha una capienza limitata. Al fine di garantire un adeguato funzionamento del servizio, si rende necessario concordare (anche telefonicamente) con gli archivisti il giorno e l'ora in cui si desidera accedere all'archivio.

In caso di impossibilità a rispettare l'appuntamento stabilito, si richiede altresì di comunicare la disdetta quanto prima.

L'accesso in giorni e orari diversi da quelli indicati può essere consentito in casi particolari a discrezione degli archivisti, previo domanda scritta motivata.


Modalità di accesso

Il ricercatore è tenuto a compilare una domanda di ammissione.

Il permesso di consultazione, autorizzato dal Direttore o da archivista delegato, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il ricercatore ha l'obbligo di apporre la propria firma sul registro giornaliero delle presenze.

Al ricercatore verrà consegnata la chiave di un armadietto dove potrà riporre i suoi effetti personali e che dovrà riconsegnare agli archivisti prima di uscire.

In sala di studio il ricercatore può entrare solo con quanto strettamente necessario per svolgere la ricerca (carta, matita, computer portatile). Giubbotti, borse, zaini, libri, cartelline e simili devono essere lasciati negli appositi armadietti situati all'esterno.

Con l'ammissione all'Archivio il ricercatore assume l'obbligo di far pervenire all'Archivio Diocesano una copia della tesi di laurea e/o due copie delle sue pubblicazioni (articoli, cataloghi, volumi, ecc.) nelle quali sia citato materiale documentario dell'Archivio.


Norme di consultazione

Tutti i dati del ricercatore e i documenti da lui consultati sono registrati su una scheda personale. Qui l'utente apporrà la propria firma per ricevuta e scarico di ciascun pezzo da lui richiesto e visionato.

Lo studioso può prendere in visione una sola busta per volta ed è tenuto scrupolosamente a non modificare l'ordine delle carte. Terminato di esaminare una busta può richiederne un'altra.

Chi volesse prendere appunti per iscritto faccia uso esclusivamente di matite. E' vietato l'uso di penne e pennarelli di qualsiasi genere. Chi utilizzi computer portatili abbia l'accortezza di tenere i documenti a debita distanza.

I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo ed è quindi vietato fare su di essi annotazioni o appoggiarvi fogli e schede di lavoro. Lo studioso è pregato di avvertire gli archivisti, qualora constatasse nei documenti consultati un precario stato di conservazione o altri problemi.

Il personale può dare solamente qualche aiuto allo studioso e non compiere la ricerca su commissione. Sarà sua cura indirizzarlo e illustrargli gli strumenti di corredo a sua disposizione.

Non possono essere asportati, per nessun motivo, documenti dall'archivio.

L'archivio è dotato di una piccola biblioteca. I libri di essa non possono essere dati in prestito ma solo in consultazione.

L'inosservanza delle predette norme comporta l'esclusione da future consultazioni.


Avviso per le ricerche genealogiche

A seguito di numerose richieste da parte di ricercatori che richiedono certificati anagrafici, si specifica che l'Archivio diocesano di Vittorio Veneto non custodisce registri dei nati, cresime, matrimoni, morti o documentazione di carattere anagrafico delle singole parrocchie.

Tale documentazione si trova nei relativi archivi parrocchiali. Si chiede pertanto ai signori ricercatori di non inoltrare domanda a questo Archivio per richieste di questo genere ma di contattare direttamente la parrocchia.

Unici casi particolari sono gli archivi parrocchiali in riordino, temporaneamente conservati presso la nostra sede ma solo per la durata del progetto di riordino.


Chi avesse bisogno di certificati, deve rivolgersi al Servizio diocesano rilascio certificati storici.


Riproduzione di documenti

La riproduzione dei documenti è consentita solo con gli strumenti messi a disposizione dall'Archivio e viene effettuata dal personale dell'Archivio. Attualmente sono disponibili: fotocopie (solo per stampati e pubblicazioni e in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia), fotografie digitali e riproduzioni tramite scanner. Le riproduzioni digitali verranno consegnate su supporto CD-Rom.

Il richiedente compilerà apposita domanda precisando se la riproduzione è necessaria per motivi di studio o di pubblicazione. Le riproduzioni realizzate a scopo di studio non possono essere utilizzate successivamente per pubblicazioni o altro scopo divulgativo se non previa ulteriore richiesta al Direttore dell'Archivio.

Sono esclusi dalla fotoriproduzione gli inventari, gli indici e i repertori.

Non è consentita la riproduzione di intere buste, fascicoli, registri.

Le riproduzioni potranno essere ritirate sette giorni dopo la richiesta o secondo quanto concordato con il personale. Il pagamento avverrà in contanti alla consegna del materiale, salvo un acconto da corrispondersi all'atto della richiesta (si veda il tariffario corrente).

Nel caso di pubblicazione di un documento a mezzo stampa o su supporto elettronico e/o multimediale a scopo editoriale o di esposizione per mostre, il richiedente dovrà ottenere preventiva autorizzazione dall'Archivio, che agirà in tal senso su delega dell'Ufficio Beni Culturali della Curia diocesana.

Nella pubblicazione è fatto obbligo di dare adeguata informazione sulla proprietà delle immagini e sull'indicazione esatta della segnatura. Archivio Diocesano di Vittorio Veneto deve essere abbreviato con la sigla ADVV.

Per casi particolari, qui non contemplati, è possibile presentare motivata richiesta.




 
 
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